Certificazioni verdi (Green Pass)

Pubblicato il 12 ottobre 2021 • Emergenza COVID-19

Il green pass o certificazione verde è un documento gratuito, in formato digitale e stampabile, che nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di Covid-19.

Potete trovare tutte le informazioni aggiornate sul sito https://www.dgc.gov.it/web/

Dove è necessario il green pass

Accesso nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Dal 15 ottobre 2021 e fino  al  31  dicembre 2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza, chiunque svolge una attività lavorativa nel settore pubblico e privato per accedere ai luoghi di lavoro deve possedere e esibire, su richiesta, il green pass. Ciò vale per i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato.
Resta fermo quanto previsto in ambito scolastico, educativo, formativo, universitario e l'accesso  nelle strutture della formazione superiore.
Restano confermate le disposizioni per l'obbligo  vaccinale per gli esercenti le professioni  sanitarie,  gli  operatori  di  interesse sanitario e ai  lavoratori  impiegati  in  strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Sono esclusi i soggetti  esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con circolare del Ministero della salute.

I datori di lavoro sono tenuti a  verificare il rispetto dell'obbligo di green pass da parte dei dipendenti.

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021,  le  modalità  operative  per l'organizzazione  delle verifiche,  anche   a   campione,  prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano  effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano  con  atto formale i  soggetti  incaricati  dell'accertamento  delle  violazioni.  Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19  sono  effettuate con  le modalità indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 del DL 52/2021.

I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei lavoratori  nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2021, termine  di  cessazione dello stato  di  emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per  i  giorni  di assenza ingiustificata non sono  dovuti  la  retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore  di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella  del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi è punito con  la
sanzione di  euro da 600 a 1.500 e  restano  ferme   le   conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Accesso ad attività e servizi

Per l'accesso ad alcune attività e servizi - quando consentiti in base al codice colore della zona - è richiesto il possesso del green pass, nello specifico:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • accesso alle scuole materne, primarie e secondarie (esclusi gli studenti);
  • accesso alle università;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere,  anche  all'interno  di  strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
  • centri termali (salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento;
  • centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • attività di  sale  gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Per accedere a strutture ospedaliere per visite ai parenti o per entrare in centri diagnostici e poliambulatori specialistici si consiglia di contattare direttamente la struttura.

Accesso ai mezzi di trasporto

Per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.

In base a questa suddivisione - indipendentemente dal codice colore della zona - sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio.

Precisazioni per i clienti delle strutture ricettive

I clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde Covid-19.
Nelle strutture ricettive, infatti, l’accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde Covid-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere.
Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde Covid-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

Durata green pass

I green pass ottenuti a seguito della vaccinazione o quelli rilasciati ai soggetti guariti dal Covid-19 e che si sono sottoposti (come previsto dall'attuale disciplina) ad una sola inoculazione hanno durata 12 mesi anziché 9 come previsto precedentemente (Legge n. 126 del 16.09.2021, conversione in legge del Decreto legge 105/2021).

Chi è esonerato dal possesso del green pass

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (pdf)

Chi deve verificare i Green Pass e come deve farlo

I titolari o gestori dei servizi e delle attività con obbligo di Green Pass  devono effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 con le modalità indicate dal nuovo Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19), inserito nel DL 52/2021, che al comma 4 rimanda alle disposizioni già indicate nel DPCM del 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 dello stesso decreto legge.

Maggiori informazioni sul sito www.dgc.gov.it

Linee guida in materia di condotta delle PP.AA. (D.P.C.M. 12 ottobre 2021)

Scarica l'informativa sul trattamento dei dati per la verifica del Green Pass