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Avviso Pubblico - Procedura aperta di integrazione sociosanitaria per l'ammissione alle misure a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima e del loro nucleo familiare – Fondo Nazionale Non Autosufficienze (FNA) – Annualità 2022

Avviso Pubblico - Procedura aperta di integrazione sociosanitaria per l'ammissione alle misure a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima e del loro nucleo familiare – Fondo Nazionale Non Autosufficienze (FNA) – Annualità 2022

Data :

28 ottobre 2026

Categorie:
Servizi
Sociale
Avviso Pubblico - Procedura aperta di integrazione sociosanitaria per l'ammissione alle misure a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima e del loro nucleo familiare – Fondo Nazionale Non Autosufficienze (FNA) – Annualità 2022
Municipium

Descrizione

AVVISO PUBBLICO ADOTTATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TAURIANOVA

Comuni: Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido Mamertina, S. Cristina d’Aspromonte, Scido, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio

IN COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA 

CUP E31H26000160001 

Procedura aperta di integrazione sociosanitaria per l'ammissione alle misure a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima e del loro nucleo familiare – Fondo Nazionale Non Autosufficienze (FNA) – Annualità 2022

PREMESSA

 

Il presente Avviso si inserisce nel quadro programmatico volto a ridefinire e potenziare i servizi al cittadino attraverso il valore fondamentale dell'integrazione sociosanitaria. La salute e il benessere sociale non viaggiano su binari separati, ma richiedono una risposta unica, coordinata e vicina ai bisogni reali della persona.

In esecuzione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 161/2025 e n. 306/2025, si determina un fondamentale mutamento nell'assetto gestionale del Fondo Nazionale Non Autosufficienze (FNA) – area disabilità gravissima; la governance di tale misura, affidata e gestita nelle precedenti annualità dalle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP), è stata integralmente trasferita e attribuita alla competenza degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS). Questo nuovo modello, delineato dalle superiori direttive regionali, non esclude la componente sanitaria, ma esalta il valore istituzionale dell'integrazione sociosanitaria. La salute e il benessere sociale non viaggiano su binari separati, ma richiedono una risposta unica, coordinata e capillarmente diffusa sul territorio, capace di fondere il paradigma clinico con la dimensione relazionale e familiare dell’utente.

In questo rinnovato scenario, i protocolli d’intesa e i moduli collaborativi formalizzati dall’ASP di Reggio Calabria con le autonomie locali e gli Uffici di Piano costituiscono lo strumento giuridico e gestionale vincolante per superare ogni frammentazione delle competenze, ottimizzando l’impiego delle risorse pubbliche e standardizzando i livelli qualitativi delle prestazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

RICHIAMATE LE NORMATIVE DI SETTORE

·         legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che riconosce il diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato e individua quali destinatari prioritari i soggetti in condizione di limitata autonomia o incapacità, totale o parziale, di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico;

·         legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria”, come modificata dalla L.R. 3 agosto 2018,

n. 26, che riconosce la centralità delle comunità locali nella promozione della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;

·         D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, in materia di definizione della condizione di disabilità e di introduzione del Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato;

·         D.M. 26 settembre 2016, che individua all'art. 3 le condizioni cliniche di disabilità gravissima;

·         D.G.R. della Regione Calabria n. 161/2025 e n. 306/2025 sulla riorganizzazione del sistema di offerta sociosanitaria;

·         lo schema tipo di Accordo interistituzionale di collaborazione approvato con Decreto Dirigenziale n. 10062 del 9 giugno 2026;

·         articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, l'art. 14 della legge n. 328/2000, la lettera l-ter) del comma 2 dell'art. 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché l'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009,

n. 18, che riconoscono il diritto alla vita indipendente e all'autodeterminazione, sostenendo la persona con disabilità nel raggiungimento di una maggiore autonomia e nella piena inclusione sociale, al fine di ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione;

·         D.G.R. n. 210 del 22 giugno 2015, come integrata e modificata con D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018, in materia di ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell'offerta dei servizi socio-assistenziali;

·         D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 e s.m.i., che definisce il nuovo assetto amministrativo che vede gli Ambiti territoriali titolari delle funzioni socio-assistenziali, riservando all'Ente regionale l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento delle politiche sociali;

·         D.P.C.M. 3 ottobre 2022, di adozione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza (PNNA) e di riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022–2024;

·         D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, in attuazione della delega di cui alla legge n. 227/2021, recante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base e multidimensionale per l'elaborazione e l'attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;

·         D.M. 26 settembre 2016, che individua all'art. 3 le condizioni cliniche di disabilità gravissima;

·         Disciplina degli ATS che, nel rispetto della programmazione regionale, assicurano l'erogazione dei servizi socioassistenziali di cui alle aree individuate ai commi 162 e 164 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 (LEPS), costituendo la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi utili al raggiungimento dei LEPS medesimi;

·         D.G.R. n. 161 del 22 aprile 2025 e D.G.R. n. 306 del 20 giugno 2025 con le quali la Regione Calabria ha adottato e rimodulato la programmazione regionale per il triennio FNA 2022–2024, destinando l'intero Fondo agli ATS, sia per l'area delle persone con disabilità grave sia per quella delle persone con disabilità gravissima, superando il precedente modello che vedeva coinvolte le Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) nella gestione dei servizi rivolti alle persone con disabilità gravissima;

·         D.D.G. n. 11082 del 29 luglio 2025 con la quale è stato impegnato il Fondo in favore degli Ambiti Territoriali Sociali e D.D.G. n. 11463 del 4 agosto 2025 con la quale si è proceduto alla liquidazione delle risorse relative alle aree “persone con disabilità grave” e “persone anziane non autosufficienti”;

·         Decreto dirigenziale n. 1174 del 25 giugno 2026 con il quale si è proceduto al trasferimento, in favore degli Ambiti Territoriali Sociali, delle risorse del F.N.A. annualità 2022 relative all'area “disabilità gravissima”;

·         D.G.R. n. 425/2025, con cui la Regione Calabria ha approvato le Linee Guida per il funzionamento del Punto Unico di Accesso (PUA) e delle Unità di Valutazione Multidimensionale;

·         D.G.R. n. 277 del 2 giugno 2026, con cui la Regione Calabria ha approvato le Linee di Indirizzo per l'attuazione del D.Lgs. n. 62/2024;

·         Decreto Dirigenziale n. 10062 del 9 giugno 2026, recante approvazione dello schema tipo di Accordo interistituzionale di collaborazione organizzativa e professionale in materia di integrazione;

·         Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), nonché il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Codice Privacy), con particolare riguardo agli artt. 5, 6, 9, 13, 26 e 28 del Regolamento, in considerazione del fatto che il presente procedimento comporta il trattamento di dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR (dati relativi alla salute) di soggetti in condizione di estrema vulnerabilità; sociosanitaria per le persone con disabilità in condizione di non autosufficienza;

·         nota congiunta del Dipartimento regionale per l'Inclusione Sociale (Prot. N. 812604 del 06/10/2026) relativa alle modalità organizzative del raccordo ATS-ASP;

RILEVATO che ai fini del presente avviso:

·         l'Ambito Territoriale di Taurianova ha indetto la Conferenza dei Sindaci, tenutasi il 26/10/2026, nella quale, nel rispetto delle modalità di confronto con le autonomie locali e mediante consultazione delle parti sociali e degli enti del terzo Settore, è stata approvata all’unanimità la proposta di Piano programmatico del fondo per la non autosufficienza 2022;

·         secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali relative alla programmazione FNA 2022–2024, per l'individuazione della platea dei beneficiari si fa riferimento al punto 4.1 del PNNA 2022–2024, che individua quali destinatari le persone che, in virtù di specifiche condizioni di salute biopsicofisica, sociale e relazionale che rendano problematico il rapporto con i propri contesti di riferimento, richiedano interventi e servizi di supporto volti a migliorare lo stato di salute e la qualità di vita, anche in presenza di fabbisogni complessi di tipo sanitario dipendenti da patologie e condizioni invalidanti stabili o croniche che le espongano — a qualunque età e in particolare in età avanzata — a rischio di marginalizzazione o di deterioramento delle proprie condizioni di vita;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e l'Ambito Territoriale Sociale emanano il presente Avviso dopo stipula di accordo di Contitolarità dei dati (Art. 26 GDPR) per l'assegnazione dell'Assegno di cura e per l'autonomia. L'intervento mira a favorire la permanenza della persona nel proprio domicilio attraverso la costruzione di un percorso integrato che valorizza in modo paritetico la componente clinica e la dimensione sociale dell'utente.

 ART. 1 – OGGETTO DELL'AVVISO E FINALITÀ

Il presente Avviso assegna un contributo economico, nella forma dell'Assegno di cura e per l'autonomia, nei limiti dell'importo finanziato e previa formazione di apposita graduatoria, per interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ossia con necessità di sostegno elevato o molto elevato. La finalità è fornire supporto alle persone non autosufficienti e al loro nucleo familiare, nel quadro generale di Valutazione Multidimensionale del bisogno e di progettazione personalizzata. I servizi e le prestazioni destinati alle persone con disabilità gravissima non sono sostitutivi, bensì aggiuntivi e complementari rispetto all'assistenza sanitaria. In coerenza con il principio di universalità di accesso, la condizione economica non costituisce elemento discriminante per il diritto all'accesso, ma esclusivamente elemento di graduazione della misura da finanziare.

 ART. 2 – STANANZIAMENTO ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L’intervento è attuato a valere sul Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) – annualità 2022 – Area disabilità gravissima assegnato dell’ATS di Taurianova pari 310.160,76 €.

L’intervento ammissibile a valere sul presente Avviso è l’assegno di cura e per l’autonomia, erogato per 12 mensilità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 nei limiti della fonte di finanziamento assegnata a questo ATS.

L'Assegno di cura è riconosciuto per 12 mensilità a copertura delle prestazioni dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Gli importi sono così determinati:

·         euro 1.000,00 mensili: In favore di persone in condizione di dipendenza vitale con bisogni ad alta complessità h24.

·         euro 600,00 mensili: In favore delle restanti persone in condizione di disabilità gravissima. L'intervento è monitorato dal Servizio sociale professionale per verificarne l'effettiva efficacia e beneficio. A tal fine l'ATS richiede una rendicontazione dettagliata attestante l'acquisto di servizi diretti e/o indiretti. L'Assegno di cura:

-      deve essere destinato all'acquisto di prestazioni di cura e assistenza mediante regolare contratto di lavoro con assistenti personali, ovvero all'acquisto di servizi da enti autorizzati e accreditati ai sensi della D.G.R. n. 503/2019 e s.m.i.;

-      è soggetto all'obbligo di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ad eccezione della quota riconosciuta a titolo di sostegno al caregiver familiare, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della L. 234/2021 e dell'art. 1, comma 255, della L. 205/2017. Per tale quota non è richiesta la rendicontazione contabile delle spese, fermo restando l'obbligo per l'ATS di verificarne l'efficacia nell'ambito del progetto assistenziale. A tal fine è sufficiente la presentazione, da parte del familiare, di un'autocertificazione attestante lo svolgimento dell'attività di caregiver familiare (Allegato 6);

-      può essere erogato progressivamente ovvero in unica soluzione, anche in forma di voucher o buoni;

-      può essere impegnato per la frequentazione di Centri Diurni regolamentati dalla D.G.R. n. 503/2019 e s.m.i.; le attività sono programmate in sede di U.V.M. e la struttura garantisce, tramite i propri operatori, lo svolgimento del piano personalizzato programmato per la persona beneficiaria;

-      non comporta rapporti diretti tra l'ATS e l'ente erogatore del servizio o della prestazione.

 ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

L'erogazione è subordinata al possesso congiunto dei seguenti requisiti al momento della domanda:

1.       Residenza in uno dei Comuni facenti parte dell'ATS. in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi i soggetti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica, da stato di demenza molto grave (tra cui il morbo di Alzheimer) o in stato di dipendenza vitale, che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche, con compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali o dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria o comunque bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona.

2.       Verbale di invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento (L. 18/1980) in corso di validità (in caso di decreto di omologa di riconoscimento del beneficio lo stesso deve essere corredato da perizia medico-legale). in caso di revisione, la procedura deve essere completata entro il termine di scadenza dell'avviso;

3.       Verbale di riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992). (in caso di decreto di omologa di riconoscimento del beneficio lo stesso deve essere corredato da perizia medico-legale) in caso di revisione, la procedura deve essere completata entro il termine di scadenza dell'avviso;

4.       ISEE per prestazioni agevolate sociosanitarie non superiore a € 50.000,00 (elevato a € 65.000,00 per minori).

-      carattere non sostitutivo dell'intervento rispetto all'assistenza sanitaria: la persona non deve essere beneficiaria di altri contributi monetari aventi la medesima finalità assistenziale a valere su fondi diversi.

L'erogazione del contributo tiene conto delle condizioni socio-familiari e ambientali del richiedente; a tal fine l'ATS provvede alla compilazione di apposite schede sociali finalizzate alla valutazione delle condizioni richieste.

 

ART. 4 – CONDIZIONI CLINICHE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA (art. 3 D.M. 26.09.2016)

Ai fini della corretta valutazione delle istanze e dell'individuazione dei beneficiari, l'ATS, congiuntamente all'Unità di Valutazione Multidimensionale dell'ASP, fa riferimento all'art. 3, comma 2, del D.M. 26 settembre 2016, per il quale sono persone in condizione di disabilità gravissima quelle beneficiarie dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

a)     Coma, Stato Vegetativo (SV) o Stato di Minima Coscienza (SMC), con GCS ≤ 10 (Allegato 1A);

b)    dipendenza da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (Allegato 1B);

c)     grave o gravissimo stato di demenza, con CDR-S ≥ 4 (Allegato 1C);

d)    lesioni spinali fra C0 e C5, con livello AIS grado A o B da entrambe le lateralità (Allegato 1D);

e)     gravissima compromissione motoria (SLA, Sclerosi Multipla, Parkinson, altre patologie), con MRC ≤ 1, EDSS ≥ 9 ovvero stadio 5 di Hoehn e Yahr modificata (Allegati 1E, 1E/A, 1E/B);

f)     deprivazione sensoriale complessa (visus ≤ 1/20 o < 10% e ipoacusia ≥ 90 decibel) (Allegato 1F);

g)    gravissima disabilità comportamentale (autismo livello 3 del DSM-5) (Allegato 1G);

h)    ritardo mentale grave o profondo (QI ≤ 34 e LAPMER ≤ 8) (Allegato 1H);

i)      ogni altra persona in dipendenza vitale con bisogni complessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (Allegato 2).

Per le persone gravissime di cui alla lettera i), nonché per quelle non rientranti nelle condizioni dei punti precedenti, deve essere compilato l'Allegato 2 al presente avviso. Qualora le condizioni di cui alle lettere a) e d) siano determinate da eventi traumatici e l'accertamento dell'invalidità non sia ancora definito, gli interessati possono comunque accedere al beneficio, nelle more del processo di accertamento, in presenza di diagnosi medica specialistica di patologia o menomazione che accompagni il rilievo funzionale e di copia della richiesta inoltrata all'INPS. L'accertamento e la valutazione dello stato di gravissima disabilità e della non autosufficienza competono alla Commissione con funzioni di U.V.M.D, che opera secondo i criteri dell'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 e seguendo le linee guida sanitarie già approvate dalla regione nelle precedenti annualità dell’FNA che si allegano.

 

ART. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposito Modello allegato (allegati 4 e 5) e trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, a mezzo PEC all'indirizzo ufficiodipiano@pec.comune.taurianova.rc.it indicando nell'oggetto: “Avviso disabilità gravissime – FNA 2022”. La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata della documentazione di seguito indicata.

A)  Richiedenti già beneficiari (allegato 4).

Le persone con disabilità già beneficiarie dell'assegno di cura o collocate in graduatoria a valere sul precedente Fondo gestito dall'ASP di riferimento — qualora non siano intervenute variazioni in termini di aggravamento o miglioramento della patologia o dei requisiti socio-familiari e ambientali

— possono essere esonerate da una nuova valutazione da parte della Commissione con funzioni di

U.V.M. In tal caso l'istante allega alla domanda:

-      autocertificazione di esistenza in vita del beneficiario (D.P.R. n. 445/2000);

-      attestazione ISEE sociosanitario in corso di validità;

-      autocertificazione dello stato di famiglia;

-      copia dei verbali di invalidità/accompagnamento e di disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992(in caso di decreto di omologa di riconoscimento del beneficio lo stesso deve essere corredato da perizia medico-legale).; in caso di revisione, la procedura deve essere completata entro il termine di scadenza dell'avviso;

-      documenti d'identità del richiedente e del beneficiario, se minore documento d’identità di entrambi i genitori.

-      copia dell'eventuale decreto di nomina di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

In caso di variazioni intervenute rispetto a quanto in precedenza dichiarato e attestato all'ASP, il richiedente è tenuto a comunicarle e certificarle tempestivamente, e comunque entro i termini finali previsti per la presentazione della domanda, presentando nuova certificazione clinica.

I dati sanitari relativi ai beneficiari già valutati dall'U.V.M.D dell'ASP nelle precedenti annualità FNA sono trasferiti all'ATS, al solo fine di verificare la permanenza dei requisiti per l'esonero dalla nuova valutazione con indicazione della fascia di priorità clinico-assistenziale e la classificazione ai fini della graduatoria.

B)  Nuovi richiedenti (allegato 5).

Le persone con disabilità che presentano istanza per la prima volta, ovvero che non siano state beneficiarie dell'assegno di cura o collocate in graduatoria a valere sul precedente Fondo gestito dall'ASP, allegano alla domanda:

-      certificazione sanitaria specifica (Allegati 1A–1H o 2) rilasciata da struttura pubblica e compilata dallo specialista di riferimento (con timbro, firma leggibile e protocollo della struttura di appartenenza), attestante la patologia determinante dipendenza vitale e il grado di non autosufficienza, valutata secondo le schede dell'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016;

-      Allegato 3, compilato a cura del medico specialista di struttura pubblica;

-      verbale di riconoscimento dell'invalidità civile al 100% e dell'indennità di accompagnamento, in corso di validità (in originale, copia autenticata o sentenza corredata di perizia medico-legale); in caso di revisione, la procedura deve essere completata entro il termine di scadenza dell'avviso;

-      certificazione dello status di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, in corso di validità, con le medesime modalità di cui al punto precedente in corso di validità (in originale, copia autenticata o sentenza corredata di perizia medico-legale); in caso di revisione, la procedura deve essere completata entro il termine di scadenza dell'avviso;

-      attestazione ISEE sociosanitario in corso di validità, per valori inferiori a 50.000,00 euro, accresciuti a 65.000,00 euro in caso di beneficiari minorenni;

-      copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e del beneficiario, in caso di minore documento d’identità di entrambi i genitori;

-      autocertificazione dello stato di famiglia del beneficiario (D.P.R. n. 445/2000);

-      copia dell'eventuale decreto di nomina di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

Non saranno prese in considerazione istanze presentate con modalità differenti da quelle sopra indicate. Integrazioni o documenti pervenuti oltre il termine fissato non produrranno alcun effetto.

Le schede cliniche devono essere rilasciate solo da medici specialisti di strutture pubbliche. Non sono ammesse certificazioni rilasciate in regime di libera professione intramuraria

 ART. 6 – LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE INTEGRATA (CLINICO-SOCIALE)

In conformità alle linee guida regionali (D.G.R. n. 425/2025 e D.G.R. n. 277/2026), l'accertamento del bisogno avviene attraverso l'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.D) costituita presso l'ASP, la cui azione è pariteticamente vincolata all'esito di due distinte indagini:

 

1.      La Valutazione Clinica (ASP): Volta a verificare la sussistenza dei criteri di gravità medica di cui al D.M. 26 settembre 2016, mediante esame dell'Allegato 3 e delle relative scale funzionali. Tale funzione istruttoria è interamente affidata alla Commissione FNA dell'ASP di Reggio Calabria, avente compiti e funzioni operative di Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD), della quale si conferma la piena operatività della struttura di coordinamento.

 2.      La Valutazione Sociale e del Carico Familiare (ATS): Effettuata dagli Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale dell'Ambito mediante somministrazione della Scheda Sociale (Allegato 7). Tale valutazione, da svolgersi anche tramite visita domiciliare, mappa i fattori di fragilità del contesto, l'isolamento relazionale, la condizione lavorativa del caregiver e l'adeguatezza dell'alloggio, assegnando un punteggio massimo di 50 punti che concorrerà alla formazione della graduatoria finale.

 ART. 7 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Per quanto non rientrante nelle cause di esclusione di cui all'art. 5, l'ATS può attivare il soccorso istruttorio ai sensi della normativa vigente, richiedendo agli interessati di integrare o correggere la documentazione. Ai richiedenti è assegnato un termine perentorio di 5 giorni dalla ricezione della comunicazione per trasmettere le integrazioni, alla stessa PEC dalla quale è stata inviata la domanda. Le istanze che, a seguito del soccorso istruttorio, risultino comunque incomplete o non pervenute entro il termine stabilito sono escluse.

 

ART. 8 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

 

L'Ambito Territoriale Sociale, con proprio provvedimento, nomina una Commissione incaricata dell'istruttoria delle domande. Le istanze ammissibili sono trasmesse all'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, ai fini dell'accertamento della condizione di disabilità gravissima e della valutazione multidimensionale prevista dall'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016.

All'esito della valutazione, l'U.V.M.D. restituisce all'ATS gli esiti istruttori con l'indicazione della priorità clinico-assistenziale dei singoli richiedenti.

La trasmissione all'U.V.M.D. delle istanze ammissibili avviene sulla base dell'art. 9, par. 2, lett. g) e

h) GDPR. L'ASP, quale titolare autonomo per questa fase, tratta i dati sanitari nel rispetto del segreto professionale degli operatori dell'U.V.M. La documentazione sanitaria transita tramite canale protetto. Gli esiti restituiti all'ATS contengono esclusivamente la fascia di priorità clinico-assistenziale e la classificazione ai fini della graduatoria, senza riproduzione integrale dei dati clinici.

La graduatoria è predisposta dall'ATS concordemente con l’ASP sulla base dei seguenti criteri, applicati nell'ordine di seguito indicato:

a)      priorità clinico-assistenziale, determinata sulla base della valutazione dell'U.V.M.D, con particolare riguardo:

i.       alla gravità della condizione clinica;

ii.        alla rapidità di progressione della patologia;

iii.       all'intensità assistenziale richiesta e alla dipendenza vitale, secondo i criteri di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 e delle linee guida sanitarie già condivise con la Regione per le precedenti annualità;

iv.        alle condizioni caratterizzate da elevata complessità assistenziale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le persone in ventilazione meccanica invasiva o non invasiva continuativa, con tracheostomia e/o nutrizione artificiale mediante PEG, nonché quelle in stato vegetativo o di minima coscienza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente;

b)      situazione economica del nucleo familiare, attribuendo priorità, a parità di valutazione clinico-assistenziale, ai richiedenti in possesso dell'ISEE sociosanitario di importo inferiore;

c)      condizioni sociali, familiari e ambientali, valutate mediante apposita scheda sociale predisposta dall'ATS, con particolare riferimento al carico assistenziale gravante sul nucleo familiare, all'assenza o insufficienza della rete di supporto e ad ogni altro elemento idoneo a rappresentare la condizione di fragilità sociale del beneficiario.

Qualora, all'esito dell'applicazione dei criteri sopra indicati, permangano situazioni di parità, l'ATS applica gli ulteriori criteri di precedenza eventualmente definiti nei propri atti organizzativi, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

La formazione della graduatoria resta subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie assegnate all'Ambito Territoriale Sociale.

 

ART. 9 – COMUNICAZIONE E CESSAZIONE DEL CONTRIBUTO

La graduatoria provvisoria e quella definitiva sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune capo Ambito, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. L'erogazione dell'Assegno di cura ha efficacia progettuale per dodici mensilità a copertura dell'annualità 2026, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. L'interessato ha l'obbligo di autocertificare la permanenza in vita e le variazioni di status. In caso di decesso dell'assistito l'Assegno di cura è riconosciuto fino alla data del decesso. Il trasferimento di residenza in corso d'anno non interrompe l'erogazione, che è comunque riconosciuta per l'intera annualità. Costituiscono invece causa di cessazione del beneficio: il ricovero continuativo in struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale e la perdita dei requisiti economici o clinici di accesso.

Nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c) GDPR) e della particolare sensibilità dei dati trattati, la graduatoria è pubblicata esclusivamente con il numero di protocollo della domanda o con un codice identificativo anonimo. Il nominativo del beneficiario e ogni altro dato identificativo sono comunicati individualmente all'interessato o al suo rappresentante legale tramite notifica diretta a mezzo PEC o raccomandata. È esclusa la pubblicazione di dati idonei a rivelare, anche indirettamente, lo stato di salute dei soggetti in graduatoria.

 

ART. 10 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo economico è corrisposto per dodici mensilità a copertura dell'annualità 2026, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Ai fini dell'erogazione, l'interessato collocato in posizione utile in graduatoria comunica, con apposita autocertificazione all'ufficio competente dell'ATS, l'esistenza in vita del beneficiario, eventuali ricoveri e ogni altra variazione del relativo stato. In caso di economie finanziarie si procede allo scorrimento della graduatoria, ammettendo gli idonei non finanziati fino alla concorrenza delle somme assegnate.

L'importo dell'Assegno di cura è determinato in misura fissa sulla base della valutazione multidimensionale, secondo le due fasce individuate all'art. 2.

Restano fermi:

-          l'obbligo, in capo al beneficiario, di rendicontare le spese effettivamente sostenute per la gestione del rapporto di lavoro con l'assistente personale ovvero per l'acquisto di servizi finalizzati all'erogazione di prestazioni di cura e assistenza;

-          con riferimento alla quota riconosciuta a titolo di sostegno al caregiver familiare di cui all'art. 2, l'obbligo della sola presentazione dell'autocertificazione attestante lo svolgimento dell'attività di caregiver familiare (Allegato 6), nonché la verifica, da parte dell'ATS, dell'efficacia dell'intervento nell'ambito del progetto assistenziale, senza obbligo di rendicontazione contabile delle relative somme.

 

ART. 11 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 – GDPR)

11.1 – Struttura del trattamento e contitolari

Il trattamento dei dati personali connesso al presente Avviso si articola in due distinti ambiti con titolari autonomi, i cui ruoli sono disciplinati dall'Accordo Interistituzionale ex art. 15 L. 241/1990, , che costituisce l'accordo interno tra contitolari ai sensi dell'art. 26(1) GDPR, integrato dall'Addendum Privacy (N.B. in assenza di accordo interistituzionale dovrà comunque essere stipulato un accordo di contitolarità ai sensi dell’art. 26 GDPR tra ASP/Distretto Sanitario e ATS):

(a)     Fase amministrativa – gestione delle domande, verifica dei requisiti, formazione della graduatoria, erogazione e rendicontazione: Titolare è il Comune di Taurianova, ente capofila dell'ATS di Taurianova, sede in Taurianova Piazza Libertà n. 2, PEC ufficiodipiano@pec.comune.taurianova.rc.it e-mail servizisociali@comune.taurianova.rc.it.

(b)  Fase di valutazione U.V.M.D e verifiche successive – accertamento della disabilità gravissima, priorità clinico-assistenziale e verifiche sull'utilizzo del beneficio: Titolare è l'ASP attraverso la sua commissione FNA con funzioni di UVM.D PEC affarigenerali.asprc@certificatamail.it

In forza dell'art. 26, par. 3 GDPR, l'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di ciascuno dei contitolari. Il contenuto essenziale dell'Accordo è consultabile presso l'Ufficio di Piano e pubblicato sul sito istituzionale del Comune capofila.

11.2 – Responsabili della Protezione dei Dati (RPD/DPO)

11.2.1         RPD/DPO del Comune capofila (ATS): Dott. Giuseppe Bornino, Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’ATS, e-mail: servizisociali@comune.taurianova.rc.it.

11.2.2         RPD dell'ASP Drssa Tripodi Fortunata pec: affarigenerali.asprc@certificatamail.it

11.3 – Categorie di dati personali trattati

Dati comuni (art. 6 GDPR): dati anagrafici e di contatto del richiedente e del beneficiario; composizione del nucleo familiare; dati economici (ISEE sociosanitario); dati di residenza; dati relativi a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (tutela, curatela, amministrazione di sostegno).

Dati di categoria speciale – dati relativi alla salute (art. 9 GDPR): diagnosi e condizioni cliniche determinanti la disabilità gravissima (stato vegetativo, dipendenza da ventilazione meccanica, nutrizione tramite PEG, lesioni spinali, SLA, demenza grave CDR-S ≥ 4, autismo livello 3, ritardo mentale grave QI ≤ 34, ecc.); verbali di invalidità civile e di disabilità ex L. 104/1992; certificazioni specialistiche con scale cliniche (GCS, CDR-S, MRC, EDSS, AIS, LAPMER); schede e esiti della valutazione U.V.M.; dati relativi all'intensità assistenziale.

11.4 – Finalità e basi giuridiche

11.4.1         Gestione amministrativa del procedimento [ATS]: art. 6(1)(c)(e) GDPR; art. 9(2)(g)(h) GDPR

+ art. 2-sexies D.Lgs. 196/2003 per i dati sulla salute.

11.4.2           Valutazione U.V.M. e verifiche successive [ASP/]: art. 6(1)(c)(e) GDPR; art. 9(2)(h) GDPR + art. 9(3) GDPR (professionisti soggetti a segreto professionale).

11.4.3         Verifica veridicità dichiarazioni sostitutive [ATS]: art. 6(1)(c) GDPR – art. 71 D.P.R. 445/2000.

11.4.4         Pubblicazione graduatoria in forma anonimizzata [ATS]: art. 6(1)(c)(e) GDPR; principio di minimizzazione art. 5(1)(c) GDPR.

11.5 – Flusso dei dati tra ATS e ASP/U.V.M.

Le istanze ammissibili, corredate della documentazione sanitaria, sono trasmesse all'U.V.M. dell'ASP tramite canale protetto. L'ASP/Distretto Sanitario, titolare autonomo per questa fase, tratta i dati nel rispetto del segreto professionale e restituisce all'ATS esclusivamente la fascia di priorità clinico-assistenziale, senza trasmissione dei dati clinici di dettaglio. Per i richiedenti già beneficiari nelle precedenti annualità gestite dall'ASP, il trasferimento dei dati sanitari dall'ASP all'ATS avviene nel quadro dell'Accordo di Contitolarità (Allegato 7) e del D.D. n. 10062/2026.

11.6 – Destinatari dei dati

11.6.1         Personale ATS autorizzato ex art. 29 GDPR per le finalità amministrative;

11.6.2         ASP di Reggio Calabria – U.V.M.D, quale contitolare, per la valutazione e le verifiche;

11.6.3         Regione Calabria – Dipartimento Inclusione sociale, per il monitoraggio FNA, in forma aggregata ove possibile;

11.6.4         Autorità giudiziarie, amministrative o sanitarie, nei casi previsti dalla legge.

I dati non sono trasferiti verso Paesi terzi extra-SEE né verso organizzazioni internazionali.

11.7 – Periodo di conservazione

11.7.1         Dati amministrativi: 10 anni dalla chiusura del procedimento.

11.7.2         Dati sanitari trattati dall'ASP (U.V.M.D): secondo la normativa sanitaria applicabile, non meno di 10 anni dalla valutazione.

11.7.3         Dati oggetto di contenzioso: per tutta la durata del procedimento e per il periodo di prescrizione applicabile.

11.8 – Diritti dell'interessato e reclamo

L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15–22 GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione) nei confronti di ciascuno dei contitolari per le attività di rispettiva competenza, ai recapiti indicati al punto 10.2. Il termine per la risposta è di un mese, prorogabile di due mesi in caso di complessità.

11.9     – Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati anagrafici, sanitari e documentali indicati nell'art. 5 del presente Avviso è necessario per la partecipazione alla procedura. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di istruire e ammettere la domanda. Il conferimento dei dati di contatto aggiuntivi è facoltativo.

Assorbimento nel Progetto di Vita: In ottemperanza al D.Lgs. n. 62/2024, la valutazione multidimensionale ed il Budget di Progetto verranno inseriti e interamente assorbiti nel contesto del Progetto di Vita della persona, unificando le risorse in un unico budget flessibile orientato all'autodeterminazione e all'inclusione.

 

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bornino, Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Taurianova, contattabile al seguente indirizzo PEC: ufficiodipiano@pec.comune.taurianova.rc.it.

 ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Palmi.

Ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2026, 14:14

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