Descrizione
AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI CURE DOMICILIARI RIVOLTE AI SOGGETTI
IN CONDIZIONE DI DISABILITA’
Fondo Nazionale per la non Autosufficienza Annualità 2019 - 2021 - D.P.C.M. 21 Novembre 2019 - D.G.R. n. 55 del 16 febbraio 2023 - Rimodulazione “Programmazione Regionale per il triennio 2019-2021”
Vista la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" relativa al sistema integrato di interventi e servizi sociali, in particolare l'art. 17 che prevede la possibilità dei titoli per l'acquisto delle prestazioni sociali;
Vista la Legge regionale 23/2003, in particolare l’art. 8 comma 3 lettera g, la quale individua, nell’ambito dei servizi sociali, “l’aiuto domiciliare” e la frequenza dei “centri diurni” con riferimento al sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione Calabria.
Visto:
- la D.G.R. n. 503/2019 “Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i.” con la quale è stato definito il trasferimento delle funzioni amministrative per la gestione dei servizi sociali ai Comuni Capofila degli Ambiti Territoriali e ss.mm.ii.;
- il D.P.C.M. del 21 novembre 2019, recante «Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021» prevede che le Regioni, sulla base delle indicazioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e attraverso il confronto con gli Enti locali, le parti sociali, gli Enti del Terzo Settore e le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, adottino un Piano regionale triennale o altro atto di programmazione, individuando gli interventi e i servizi da realizzare e finanziare attraverso le risorse del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, eventualmente integrate con risorse regionali proprie;
- la D.G.R. n. 55 del 16 febbraio 2023, con la quale si è proceduto ad adottare la “Programmazione regionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021” relativa all’utilizzo delle risorse di cui al Fondo Nazionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021”;
- il DDS nr. 8388 DEL 11/06/2025 che ha previsto per l’ATS a valere sul Fondo per le non autosufficienze annualità 2021 euro 237.632,27 €; D.P.C.M.21 novembre 2019 – D.P.C.M. 21 dicembre 2020 e D.M.n.37 del 23 marzo 2020 – D.M.102 del 29.03.2021 - D.G.R.n. 331 del 10 luglio 2023-trasferimento fondo F.N.A. Annualità 2021 in favore degli Ambiti Territoriali sociali”;
- la nota protocollo n. 16047/2026 del 29/06/2026 con la quale la regione Calabria ha espresso parere favorevole al Piano territoriale degli interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci;
Considerato che il Fondo risulta incassato dal Comuna Capofila;
- le azioni progettuali sono dirette soprattutto a rafforzare la rete locale dei servizi di supporto alle famiglie nel cui ambito vivono persone non autosufficienti in contesti domestici nei quali la capacità di supportare il proprio familiare è del tutto insufficiente o inadeguata, specie in ambienti caratterizzati da miseria ed emarginazione sociale;
- le linee Guida approvate dalla DGR 331/2023 prevedono il possibile utilizzo delle risorse di cui al Fondo per La non Autosufficienza annualità 2021 come da seguente ripartizione: 50 % per i servizi domiciliari (assistenza domiciliare) ed il restante 50% per servizi complementari (quali voucher per garantire la frequentazione ai centri diurni);
- l’ATS nr. 3- Capofila Taurianova risulta sprovvisto della presenza di Centri Diurni autorizzati e/o accreditati al Funzionamento;
- i Piani di Intervento riguardano attività di assistenza in favore di soggetti in condizione di non autosufficienza, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale, Sociale n. 3 che hanno subito una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto determinante di altre persone, considerando i fattori ambientali e personali;
- la gestione si attua attraverso l’istanza al Punto Unico di Accesso, e prevede l’utilizzo di assegni assistenziali (voucher) da spendere presso i soggetti che svolgono servizi domiciliari che sono iscritti all’Albo dei Soggetti Accreditati, in possesso di autorizzazioni al funzionamento ai sensi della DGR 503/2019 e ss.mm.ii., approvato dal Comune Capofila;
- potranno partecipare al presente avviso i cittadini che si trovano nelle condizioni di cui ai successivi articoli e che siano residenti in uno dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale n. 3: Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido Mamertina, S. Cristina D’Aspromonte, Scido, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio;
- Richiamata la D.G.R. 503/2019, Regolamento n. 22 e ss.mm.ii. con particolare riferimento al Capitolo 5;
Tutto ciò premesso il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’ATS n. 3
RENDE NOTO
IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
per la presentazione di istanze con modalità di accesso “a sportello” ai fini della fruizione di servizi
e prestazioni di natura socio-assistenziale a domicilio a favore di persone non autosufficienti che
necessitano di assistenza.
1. FINALITÀ ED OBIETTIVI
I servizi domiciliari tendono a promuovere il benessere e prevenire il rischio di emarginazione di istituzionalizzazione, mantenendo, e dove possibile implementando, le capacità, le competenze e le autonomie delle persone interessate.
L’obiettivo primario del servizio di assistenza domiciliare è di offrire un sostegno diretto alle persone consentendo loro di permanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto familiare attraverso una “presa in carico multiprofessionale” in collaborazione con l’UVM dell’ASP territorialmente competente, laddove necessario.
2. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Sono definite non autosufficienti le persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale o relazionale accertata attraverso l’adozione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, secondo le indicazioni dell’International Classification of Functioning Disability and Health-ICF dell’Organizzazione mondiale della sanità e attraverso la valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali e sociali.
I soggetti beneficiari dell’intervento sono, dunque, i disabili, non autosufficienti, che necessitano di assistenza per
l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che non siano ospitati in istituti in quanto obiettivo degli interventi è quello di prevenire l’istituzionalizzazione e/o deistituzionalizzare e conseguentemente favorire l’autonomia e la permanenza presso il proprio domicilio delle persone beneficiarie.
I requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi di cui al presente Avviso sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o, per cittadini extra UE, titolare di idoneo e valido permesso di soggiorno o tesserino STP e Modello C3;
b) residenza o domicilio in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Taurianova: Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido Mamertina, S. Cristina D’Aspromonte, Scido, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio;
c) Trovarsi in una delle seguenti condizioni di non autosufficienza:
· Persona portatrice di disabilità in situazione di gravità (art. 3 c. 3 L. 104/92);
· Persona portatrice di disabilità (art. 3 c. 1. L. 104/92);
· Persona invalida al 100% con o senza indennità di accompagnamento;
· Persona con invalidità tra il 74% e il 99%, che comporti temporanea o permanente perdita dell’autosufficienza.
d) non essere ricoverato in una struttura residenziale pubblica o privata;
e) non essere stati beneficiari del Fondo FNA 2021 sanitario.
3. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Le istanze saranno valutate secondo l’ordine di arrivo. Il Servizio Sociale Professionale (PUA) valuta le condizioni dei soggetti non autosufficienti cui destinare i servizi in relazione ai reali bisogni e con particolare attenzione per i contesti familiari dove la capacità di assistenza del familiare è insufficiente o inadeguata, con specifico riferimento ad ambienti caratterizzati da miseria ed emarginazione sociale. Per la valutazione delle condizioni di non autosufficienza il PUA potrà avvalersi delle Unità di Valutazione Multidisciplinare presso le Aziende Sanitarie tenendo sempre conto delle condizioni di bisogno, della situazione economica, dei supporti forniti dalla famiglia o da chi ne ha la tutela giuridica.
Trattandosi di un avviso con modalità di accesso “a sportello”, le domande possono essere presentate fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
4. PRESTAZIONI EROGABILI
I servizi erogabili con il presente avviso sono quelli previsti Capitolo 5 par. 5.1, 5.2 e 5.3 del Regolamento n. 22/2019 DGR 503/2019 e ss.mm.ii, in particolare trattasi di servizio di Assistenza Domiciliare che consente di aiutare la persona nel disbrigo delle attività quotidiane sollevando in parte la famiglia dal carico assistenziale.
L’obiettivo primario dei servizi domiciliari è di offrire un sostegno diretto alle persone consentendogli di rimanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto familiare e riducendo il rischio di ricovero in strutture residenziali.
Le attività SAD possono essere di tipo domestico-familiare, di tipo educativo-formativo (per le persone con disabilità) e di tipo integrativo, in relazione ai bisogni specifici dell’utente, a titolo esemplificativo:
· Assistenza per favorire la massima autonomia possibile nelle attività giornaliere; accompagnatore, anche motorizzato, per raggiungere i luoghi di diagnosi e cura o per commissioni varie; segretariato;
· Prestazioni di aiuto domestico (aiuto per il governo della casa, per l’assunzione dei pasti; assistenza per la pulizia e l’igiene personale e dell’ambiente domestico; pasti a domicilio; consegna di alimenti e aiuto nella preparazione dei pasti; servizio di lavanderia e stireria, ecc.);
· Assistenza di base e prestazioni para-infermieristiche di semplice attuazione in collegamento con il medico curante, e in stretta collaborazione con gli operatori adibiti ai servizi sanitari: aiuto nell’alzata e messa a letto; mobilizzazione; predisposizione e posizionamento di cuscini altri accessori antidecubito; cambio pannolone al bisogno; controllo rigurgiti; controllo dell’alimentazione, del rispetto delle norme igieniche elementari e nell’assunzione e nel corretto uso dei farmaci;
· Sostegno volto, in modo differenziato in base alle diverse esigenze dell’utente, a favorire l’integrazione sociale e la relazionalità, sviluppare interessi personali per l’occupazione del tempo libero, a garantire alle persone in età evolutiva un’organizzazione regolare della giornata in termini di orari ed attività ed a facilitare il loro accesso alle strutture sociali e servizi scolastici integrativi presenti sul territorio.
Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare Semplice (SAD) in favore di soggetti non autosufficienti sarà articolata attraverso una definizione personalizzata e articolata in:
· SADD Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili, rivolto a minori ed adulti con disabilità che non hanno compiuto i 65 anni;
· SADA Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani rivolto ad adulti over 65 parzialmente o completamente non autosufficienti.
I servizi devono essere diretti a contrastare e superare le condizioni di svantaggio sociale della famiglia supportando la stessa nelle azioni quotidiane che coinvolgono la vita dell’utente attraverso progetti individuali personalizzati. Alle attività di supporto alla persona dovranno, inoltre, affiancarsi iniziative dirette a promuovere il coinvolgimento degli stessi familiari nella predisposizione del piano di assistenza individualizzato, nonché programmi di formazione rivolti ai familiari caregiver, partecipazione del familiare caregiver e dell’intera famiglia a incontri di mutuo aiuto di gruppi familiari eventualmente organizzati dagli Enti convenzionati e/o dall’ATS.
Gli operatori adibiti ai servizi devono essere professionalmente competenti per lo svolgimento delle attività programmate e dotati di esperienza in relazione alle specifiche prestazioni. A tale riguardo deve essere impiegato personale con qualifica OSS e/o educatori al fine di assicurare un servizio efficace.
5. ACCESSO AL SERVIZIO
Trattandosi di un avviso con modalità di accesso “a sportello”, lo stesso trova apertura fino a concorrenza dei fondi disponibili.
Le richieste di accesso al servizio saranno valutate dal servizio sociale professionale (PUA), mediante la verifica dei requisiti. Come previsto dal Regolamento 22/2019 e ss.mm.ii. (Par. 5.1) dopo il colloquio di conoscenza il Servizio Sociale, verificato se il bisogno è di natura esclusivamente sociale o anche sanitario, avvia le procedure per la presa in carico e la stesura del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) che dovrà contenere:
a) Valutazione dei bisogni;
b) Obiettivi dell’intervento;
c) Prestazioni da erogare;
d) Cadenza e durata delle prestazioni;
e) Figure professionali da impegnare;
f) Budget di progetto;
g) Individuazione dell’ETS erogatore dei servizi.
Per i Servizi domiciliari SADD e SADA, nel caso in cui l'assistito Adulto o Minore abbia dei bisogni di servizi di natura sanitaria, la valutazione, la presa in carico e la stesura del Piano Assistenziale Individualizzato saranno realizzati in collaborazione con l’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM).
La realizzazione degli interventi di natura sociale e sanitaria espletata da una équipe integrata tra Comune di Taurianova e Unità di Valutazione Multidimensionale dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Il progetto di intervento viene predisposto e concordato con la persona e/o con la sua famiglia. I beneficiari dovranno comunicare per iscritto al Comune capofila di Taurianova ogni variazione riguardante situazioni personali e o familiari nonché eventuali rinunce al servizio o sospensioni temporanee. La scelta dell’ente del terzo settore accreditato e convenzionato con l’ATS esecutore della prestazione andrà effettuata dal beneficiario, o da chi ne fa le veci, mediante specifica indicazione in fase di elaborazione del Progetto Individualizzato. I servizi saranno garantiti fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Eventuali rinunce o decessi determineranno la possibilità di procedere alla valutazione delle istanze successive al fine di esaurire le risorse.
La D.G.R. n. 72 del 04.03.2024 stabilisce che a decorrere dall’annualità 2024, chiunque usufruisca delle prestazioni sociali, offerte nelle strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali o tramite i servizi domiciliari, è tenuto a compartecipare al pagamento delle relative rette, secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e in relazione alla situazione economica personale e/o del proprio nucleo familiare (ove richiesto), per tramite dell’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normative vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014).
La compartecipazione a carico dell’utente beneficiario dei servizi è dettagliata all’articolo 11. I servizi saranno garantiti fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Eventuali rinunce o decessi determineranno la possibilità di procedere alla valutazione delle istanze successive al fine di esaurire le risorse finanziarie a disposizione.
6. DIVIETO DI CUMULO DEL CONTRIBUTO
La finalità del servizio è quella di garantire alle persone non autosufficienti, per come identificate precedentemente, un adeguato percorso di assistenza, qualora attestata la necessità di un aiuto, ovvero di un intervento di sostegno. Il contributo erogato sotto forma di prestazione (quantificato nel budget di progetto) deve tenere conto della capacità economica del nucleo familiare, attraverso i parametri previsti dalla normativa in vigore, tenendo conto della quota sostenibile a carico del singolo utente per l’accesso alla prestazione/servizio. In capo al medesimo utente non possono cumularsi altri contributi pubblici per la medesima finalità, a valere su altri fondi comunitari, nazionali, regionali e comunali.
Non possono presentare domanda di accesso al servizio colori i quali abbiano già beneficiato del Fondo FNA 2021 sanitario.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di accesso ai servizi di cui al presente avviso deve essere effettuata tramite istanza, su apposito modello (allegato A), completa della necessaria documentazione, e deve essere presentata dagli interessati o da loro familiari/rappresentanti legali con le seguenti modalità:
· In modalità cartacea o all’Ufficio Protocollo del comune di residenza (a seguito dell’acquisizione sarà cura del Comune la trasmissione all’Ufficio di Piano);
· In modalità telematica esclusivamente da PEC all’indirizzo di posta elettronica ufficiodipiano@pec.comune.taurianova.rc.it dovranno riportare come oggetto: “Servizio assistenza domiciliare FNA 2021 richiesta per Cognome e Nome”.
Le istanze presentate presso l’Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza, dovranno essere protocollate con indicazione della data e dell’orario di registrazione dal servizio comunale competente e trasmesse da ogni Comune dell’ATS al Comune Capofila per la successiva fase istruttoria.
In caso di ritardi nella trasmissione il Comune capofila non è responsabile del relativo avvio del procedimento.
Considerato che le richieste di accesso al servizio saranno valutate “a sportello”, saranno prese in considerazione le istanze in ordine cronologico di presentazione facendo riferimento alla data ed all’orario di registrazione al protocollo del Comune di residenza dei richiedenti.
All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
ü Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità (nel caso in cui richiedente e beneficiario del servizio non coincidano allegare il documento di riconoscimento di entrambi i soggetti);
ü Copia della Tessera Sanitaria del richiedente in corso di validità (nel caso in cui richiedente e beneficiario del servizio non coincidano allegare il documento di riconoscimento di entrambi i soggetti);
ü Copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) in corso di validità del beneficiario, qualora si tratti di persona extracomunitaria;
ü Copia del tesserino TSP e Modello C3 per i Cittadini extra UE;
ü Copia dell’eventuale provvedimento di nomina all’ufficio di Tutore/Amministratore di Sostegno;
ü Copia della certificazione di disabilità in situazione di gravità (art. 3 c. 3 L. 104/92) priva di Omissis, dalla quale si evinca la diagnosi;
ü Copia della certificazione di disabilità (art. 3 c. 1. L. 104/92) priva di Omissis dalla quale si evinca la diagnosi;
ü Copia della certificazione di riconoscimento di invalidità al 100% con o senza accompagno priva di Omissis dalla quale si evinca la diagnosi, il verbale di invalidità deve essere completo di ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute);
ü Copia della certificazione del riconoscimento invalidità tra il 74% e il 99%, che comporti temporanea o permanente perdita dell’autosufficienza priva di Omissis dalla quale si evinca la diagnosi;
ü Copia attestazione ISEE del nucleo familiare del beneficiario in corso di validità o copia attestazione ISEE di tipo socio-sanitario in caso di persone con disabilità (di cui alla L. 104/92);
ü SVAMA SANITARIA redatta a cura del medico curante;
ü Scheda di accesso ai servizi territoriali rilasciata dal medico curante;
ü Dichiarazione sostitutiva relativa alla non fruizione di benefici del FNA 2021 e di altre misure incompatibili.
8. CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
I criteri di valutazione per l’attribuzione del punteggio utile alla predisposizione del PAI ed alla quantificazione del monte orario settimanale di assistenza erogabile, sono attribuiti come di seguito dettagliato:
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MACRO AREA |
CRITERI |
PUNTEGGIO |
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STATO DI DISABILITA’ (Max 10) |
Persona portatrice di disabilità in situazione di gravità (art. 3 c. 3 L. 104/92) |
10 |
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Persona portatrice di disabilità in situazione di gravità (art. 3 c. 1 L. 104/92) |
8 |
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Persona invalida al 100 % con o senza indennità di accompagno |
6 |
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Persona invalida con una percentuale tra il 74% e il 99% |
3 |
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CONDIZIONI FAMILIARI (Max 10) |
Persona che vive sola |
10 |
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Persona che vive con coniuge o altri familiari non autosufficienti, anziani e/o disabili (allegare certificazioni) |
8 |
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Persona che vive con coniuge o altri familiari autosufficienti |
2 |
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CONDIZIONI SOCIALI (Max 6) |
Sezione mobilità |
Autonomo (senza ausili) |
0 |
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Parzialmente autonomo |
1 |
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Non autonomo (con carrozzina attiva e/o deambulatore) |
2 |
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Sezione capacità relazionali |
Disponibilità di una rete parentale ed amicale non convivente (amici, vicinato, volontariato, altro…) |
1 |
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Indisponibilità di una rete parentale ed amicale non convivente (nessuno) |
2 |
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Condizione abitativa |
L’abitazione risulta vicino ai servizi primari |
1 |
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L’abitazione è isolata dai servizi primari |
2 |
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CONDIZIONE ECONOMICA (Max 4) |
Inferiore a € 10.140,00 |
4 |
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Tra € 10.140,01 e € 15.000,00 |
2 |
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Tra € 15.000,01 e € 25.000,00 |
1 |
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9. EROGAZIONE DEL SERVIZIO
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Fascia di punteggio |
Ore di servizio settimanali riconoscibili |
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26 – 30 punti |
Fino a 14 ore a settimana |
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21 – 25 punti |
Fino a 10 ore a settimana |
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16 – 20 punti |
Fino a 7 ore a settimana |
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8 – 15 punti |
Fino a 4 ore a settimana |
In caso di comprovate necessità urgenti, su valutazione motivata e relazionata da parte del servizio sociale competente, il monte ore settimanale potrà essere oggetto di rideterminazione.
10. MOTIVI DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Saranno escluse le istanze presentate da soggetti non in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. I requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di accesso al servizio e tale carenza è da considerarsi insanabile determinando il rigetto dell’istanza.
Il richiedente potrà successivamente presentare nuova istanza di accesso qualora acquisisca i requisiti richiesti. Eventuali altre carenze documentali potranno essere sanate mediante attivazione di procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 241/90 su richiesta della Commissione di valutazione.
11. COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEI BENEFICIARI
La D.G.R. n. 72 del 04.03.2024 stabilisce che chiunque usufruisca delle prestazioni sociali tramite i servizi domiciliari, è tenuto a compartecipare al pagamento delle relative rette, secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e in relazione alla situazione economica personale e/o del proprio nucleo familiare (ove richiesto), per tramite dell’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normative vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014).
Il costo orario onnicomprensivo del servizio è fissato dalla DGR 72/2024 come di seguito dettagliato:
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Costo orario onnicomprensivo |
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SADA |
Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani |
€ 20,50 |
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SADD |
Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili |
€ 22,50 |
Il Comune capo Ambito che riceve la richiesta di accesso ad un servizio di natura domiciliare, è tenuto, a seconda della tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo carico, sempre tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie programmate. Per tutti i servizi di assistenza domiciliare la compartecipazione al costo della retta deve essere calcolata considerando la norma di seguito riportata:
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Soglia ISEE |
Prestazione |
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≤ € 10.140,00 |
Prestazione gratuita |
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da € 10.140,01 a € 25.000,00 |
Compartecipazione dell’utente |
|
≥ € 25.000,00 |
Totale carico dell’utente |
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Minori |
Prestazione gratuita |
Per tutti i servizi di assistenza domiciliare, la quota di compartecipazione è determinata considerando:
· l’ISEE familiare, per gli utenti adulti;
· l’ISEE socio-sanitario, per gli utenti disabili e per i minori.
La quota a carico dell’utente è calcolata sulla base della seguente formula (dove l’ISEE di riferimento è quello familiare, socio-sanitario o ristretto, in funzione della tipologia del richiedente):
(ISEE di riferimento – ISEE iniziale) / (ISEE finale – ISEE iniziale) × Retta massima = quota
Es.: (14.000,00 – 10.140,00) / (25.000,00 – 10.140,00) × 20,50 = € 5,32 (quota comp.)
La quota di compartecipazione determinata in capo al beneficiario deve essere corrisposta direttamente al soggetto del Terzo Settore incaricato dell’erogazione del servizio.
Le disposizioni relative alla compartecipazione potranno essere oggetto di aggiornamento in caso di modifiche del
Regolamento regionale vigente. In tali ipotesi, si applicheranno le norme in vigore al momento dell’effettiva erogazione del servizio.
Il beneficiario è tenuto a trasmettere al PUA, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di erogazione della prestazione, la certificazione ISEE in corso di validità, al fine di consentire la verifica della situazione economica e il conseguente ricalcolo della quota di compartecipazione alla spesa.
In caso di mancata trasmissione della certificazione ISEE entro il termine sopra indicato, il servizio potrà essere sospeso, fatta salva ogni diversa disposizione prevista dalla normativa vigente.
La quota di compartecipazione determinata a seguito del ricalcolo effettuato sulla base della certificazione ISEE acquisita avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, con conseguente eventuale conguaglio del voucher con L’ETS. Le disposizioni relative alla compartecipazione potranno essere oggetto di aggiornamento in caso di modifiche del Regolamento regionale vigente. In tali ipotesi, si applicheranno le norme in vigore al momento dell’effettiva erogazione del servizio.
12. CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio di cui al presente Avviso può cessare in caso di:
· rinuncia scritta del beneficiario ovvero del familiare di riferimento (o tutore-amministratore di sostegno);
· trasferimento della residenza da parte del beneficiario in Comuni fuori dall’Ambito Territoriale Sociale di Taurianova;
· decesso dell’assistito;
· perdita dei requisiti di ammissione al servizio;
· assenza ingiustificata e reiterata (per tre volte consecutive) del beneficiario dal proprio domicilio nei giorni e nelle ore concordate per l’erogazione del Servizio;
· rifiuto di versare la quota di concorso alla retta a carico dell’utente.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere sospeso e successivamente riattivato in caso di:
· ricovero ospedaliero;
· ricovero presso istituti pubblici e/o privati residenziali non superiore ai 30 giorni;
· brevi soggiorni fuori dal domicilio non superiori ai giorni 30.
13. CONTROLLI E VIGILANZA
Ai sensi di quanto previsto all’Art. 71 del D.P.R. 445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a campione. In caso si dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quando previsto all’Art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’ufficio eserciterà funzioni di controllo, monitoraggio e vigilanza relativamente alla realizzazione dei piani individuali di assistenza (PAI) nonché sulle dichiarazioni rese dai richiedenti al fine della concessione dei benefici.
14. NORME FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali raccolti per l’ammissione dei soggetti di cui al presente avviso, sarà improntato ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/03 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 679/2016).
I dati personali forniti dai richiedenti/beneficiari saranno raccolti presso il Comune di Taurianova per le finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati pure mediante utilizzo di banca dati automatizzata, come previsto dalla predetta normativa. Quanto dichiarato dai soggetti nella domanda di partecipazione sarà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche tramite supporti informatici e comunicato al personale dipendente del Comune di Taurianova coinvolto nel procedimento, nonché ai membri della commissione esaminatrice designati. La natura del conferimento dei dati necessari è obbligatoria; l’eventuale omissione degli stessi darà luogo alla esclusione dalla partecipazione al procedimento. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche, direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridica del soggetto. L’interessato gode dei diritti previsti dal citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune interessato, titolare del trattamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento al codice civile e alle norme vigenti in materia.
L’Ufficio di Piano dell’ATS di Taurianova si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o autotutela. Ai fini dell’esecuzione di quanto previsto dal presente Avviso Pubblico, si riserva, altresì, di non procedere all’erogazione del servizio in presenza di domande inidonee e, ove necessario, si riserva, altresì, il diritto di revoca del procedimento in qualsiasi momento.
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bornino, Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’ATS.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Punto Unico di Accesso (P.U.A.), sito in Via F. Sofia Alessio, presso gli ex locali del Giudice di Pace – Polo Sociale Integrato, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. È possibile contattare il P.U.A. al numero 0966 938987.
In alternativa, gli interessati potranno rivolgersi al Settore 3° - Area Welfare Servizi Sociali del Comune di Taurianova, nell’ambito del quale opera l’Ufficio di Piano, con sede presso il Comune di Taurianova, in Piazza Libertà n. 2, ai seguenti recapiti:
· Telefono: 0966 618030/31/32
· PEC: protocollo@pec.comune.taurianova.rc.it – ufficiodipiano@pec.comune.taurianova.rc.it
· E-mail: servizisociali@comune.taurianova.rc.it – ufficiodipiano@comune.taurianova.rc.it
16. RISERVATEZZA DEI DATI
L’ATS di Taurianova si riserva la possibilità di:
a) modificare, sospendere o revocare il presente Avviso per motivi di interesse pubblico o per sopravvenute esigenze organizzative;
b) ampliare il numero dei beneficiari nel caso di ulteriori risorse disponibili;
c) dichiarare la decadenza dal beneficio in caso di false dichiarazioni o rinuncia non motivata;
d) verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
La partecipazione al presente Avviso comporta l’accettazione integrale di tutte le disposizioni in esso contenute.
17. PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e nell’Home Page del sito istituzionale del Comune di Taurianova e dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Taurianova Comune capofila.
Allegato al presente Avviso Pubblico:
· Modello di domanda per Servizio di Assistenza Domiciliare
Allegati
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Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2026, 08:35