Certificati della P.A. - come cambiano le regole

Ultima modifica 25 agosto 2020

Certificati della PA : come cambiano le regole. 

Il 1 gennaio 2012 è entrato in vigore l'art. 15 della legge di stabilità del 12/11/2011 n. 183 pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14/11/2011.

Le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali, e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;

Nei rapporti con tutti gli Organi della Pubblica Amministrazione (P.A) ed i Gestori di Pubblici Servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, disciplinate dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

E' stato, inoltre, abrogato il c. 2 dell'art. 41 del D.P.R. 445/2000, che prevedeva la possibilità di produrre certificati oltre il termine di validità, dichiarando in fondo al documento che "le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dal rilascio".

Pertanto, in conseguenza delle disposizioni di legge sopra richiamate, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono più accettare né richiedere certificazioni anagrafiche e di stato civile. Dal 1° gennaio 2012 sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura: " Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati gestori di pubblici servizi "

Al fine di agevolare gli interessati alla stesura delle autocertificazioni che non richiedono autenticazione da parte di un pubblico ufficiale, si segnala che su questo sito web è disponibile una procedura guidata di compilazione e stampa automatica.


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