Prestazione energetica degli edifici

Ultima modifica 7 settembre 2020

Nonostante nei regolamenti edilizi urbani spesso non siano indicate disposizioni circa il contenimento dei consumi energetici negli edifici, a livello nazionale vigono degli obblighi stringenti da rispettare sia nel caso di nuove costruzioni, ma anche nel caso di ristrutturazioni di I livelloristrutturazioni di II livelloampliamentiriqualificazioni energetichenuovi impiantiristrutturazione di impianti e sostituzione dei generatori, che sono stati introdotti in base a due direttive europee: attraverso il DLgs 192/05 (di recepimento della direttiva 2002/91) e il Decreto Legge 63/13 (di recepimento della direttiva 2010/31) convertito in legge il 3 agosto 2013 dalla Legge 90/13. L’ultimo atto dell’evoluzione legislativa nazionale riguarda la pubblicazione a luglio 2015 del decreto attuativo della Legge 90/13 ovvero il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015. 

Il Comune, in questo contesto, assume un ruolo di prim’ordine, in quanto deputato ai controlli sul rispetto di tali adempimenti. Ed infatti il Decreto legislativo 19 agosto 2005, all’articolo 8, dispone che:
1.«Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia.»
2.«La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica (…), nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.»
3.«Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal Comune anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il Comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.»
4. «II Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d’opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.»
5.«I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti».

Al fine di agevolare tutti i progettisti e i tecnici, di seguito si mette a disposizione dei tecnici. e dei cittadini interessati tutta la normativa, tutta la normativa di riferimento.

 

Per ulteriori informazioni e delucidazioni contattare l'indirizzo email:
energymanager@comune.taurianova.rc.it


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