Descrizione
Avviso pubblico per la costituzione di un partenariato per la co-progettazione operativa e successiva gestione del progetto “Semi di Libertà – Modelli di inclusione attiva per l’uscita e l’esecuzione penale esterna” – Linea di attività 3 “Animazione territoriale” – CUP J54H24000330001 – CLP PRG AMAES 1390.
NOTA SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 6 DELL’AVVISO PUBBLICO
Con riferimento all’Avviso pubblico approvato con determinazione R.G. n. 1399 del 3 novembre 2026, si forniscono le seguenti precisazioni, aventi esclusiva funzione esplicativa dei criteri e delle relative descrizioni contenuti nell’articolo 6. Restano invariati i requisiti di partecipazione, i criteri e i relativi punteggi massimi, la soglia minima di ammissione, i criteri di formazione della graduatoria, la documentazione richiesta e il termine di presentazione delle candidature.
La presente nota non introduce ulteriori requisiti, sottocriteri, sottopunteggi, titoli preferenziali o documenti obbligatori. I riferimenti alle tipologie di servizi e alle evidenze illustrative di seguito riportati hanno carattere esemplificativo, non esclusivo e non cumulativo. Essi rilevano soltanto in quanto pertinenti alle attività oggetto della procedura e alle descrizioni dei criteri già pubblicati. Restano valutabili, alle medesime condizioni, esperienze, soluzioni ed evidenze equivalenti.
1. Esperienze pregresse in attività analoghe negli ultimi cinque anni – massimo 5 punti
La valutazione riguarda le esperienze illustrate mediante gli elementi già richiesti dall’Avviso: titolo, descrizione, durata, fonte di finanziamento, importo e analogia dei destinatari.
Possono illustrare l’analogia delle attività, in ragione dei contenuti effettivi e dei destinatari coinvolti, esperienze di accesso, ascolto, orientamento e accompagnamento sociale, anche organizzate come consultorio sociale o sportello multiservizi; inclusione di persone vulnerabili o sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria; orientamento e accompagnamento socio-lavorativo, raccordo con i servizi competenti e, ove legittimamente svolta, intermediazione lavorativa; animazione territoriale e sostegno all’inserimento nei lavori di pubblica utilità.
Eventuali casi studio riferiti a esperienze realizzate possono illustrarne il bisogno affrontato, il ruolo dell’ente, le attività e i risultati. Non è richiesto un numero minimo di casi.
2. Analisi del fabbisogno – massimo 15 punti
La valutazione riguarda la diagnosi del bisogno, i dati e le fonti utilizzati, l’allineamento al Piano di zona, i fabbisogni non coperti e l’aderenza agli obiettivi del programma.
Eventuali conoscenze maturate attraverso consultori sociali, sportelli, attività di accompagnamento e relazioni con la rete dei servizi possono supportare l’analisi se tradotte in elementi pertinenti e verificabili sui bisogni dei destinatari, sugli ostacoli all’accesso ai servizi e sulle esigenze di accompagnamento nei Comuni dell’Ambito.
3. Innovatività e originalità – massimo 15 punti
La valutazione riguarda la novità dell’approccio, i metodi e le tecnologie proposti e il valore aggiunto rispetto agli obiettivi dell’intervento. Possono illustrarne il contenuto soluzioni di integrazione funzionale fra ascolto e orientamento sociale, accompagnamento dei destinatari, Hub per lavori di pubblica utilità e servizi di comunità. Eventuali esempi applicativi possono chiarire il miglioramento apportato rispetto alle criticità individuate.
La mera disponibilità di servizi, l’esperienza pregressa o l’aggiunta di attività non dimostrano, da sole, l’innovatività della proposta.
4. Qualità progettuale e attuabilità – massimo 20 punti
La valutazione riguarda la coerenza fra obiettivi, attività, risorse e tempi, il cronoprogramma e la gestione dei rischi. La descrizione operativa può illustrare le modalità di accesso, ascolto, orientamento e accompagnamento sociale; il raccordo con i servizi competenti; l’abbinamento e il sostegno nell’inserimento nei lavori di pubblica utilità; le figure professionali, i compiti, i tempi e gli strumenti impiegati; le modalità per affrontare difficoltà di accesso, interruzioni e altri rischi attuativi.
Eventuali casi applicativi, anche ipotetici, hanno esclusiva funzione illustrativa del modello proposto: non costituiscono una prova aggiuntiva o un elaborato obbligatorio. L’esperienza dell’ente non sostituisce la descrizione delle modalità di realizzazione del progetto.
5. Partenariato e governance – massimo 15 punti
In relazione ai ruoli, alle responsabilità e al coordinamento indicati nel criterio, possono essere illustrate le modalità di raccordo funzionale dell’ente candidato con l’Ambito, i servizi sociali, i servizi per il lavoro, i soggetti ospitanti i lavori di pubblica utilità e le realtà della comunità, nonché le procedure organizzative e di comunicazione nel rispetto della disciplina sui dati personali.
La presenza fattiva sul territorio rileva esclusivamente come capacità operativa di assicurare accessibilità, continuità e raccordo con i servizi attraverso modalità e risorse descritte nella proposta, anche da attivare per l’attuazione del progetto. Non sono richieste sedi già esistenti, convenzioni pregresse o precedenti affidamenti nell’Ambito.
6. Piano economico-finanziario – massimo 10 punti
La valutazione riguarda la congruità dei costi, la sostenibilità e le risorse aggiuntive, secondo quanto già previsto dal criterio. Eventuali attività o risorse ulteriori, pertinenti all’oggetto dell’Avviso, possono essere illustrate precisandone contenuto, effettiva disponibilità, copertura e sostenibilità. La disponibilità di consultori sociali, servizi di accompagnamento socio-lavorativo o altri servizi territoriali rileva soltanto per il contributo concreto alla proposta, senza punteggi autonomi o automatismi premiali.
Restano fermi i limiti del finanziamento, le disposizioni sulle spese ammissibili e non ammissibili e il divieto di duplicazione dei finanziamenti. Il richiamo alle risorse aggiuntive non modifica tali disposizioni.
7. Impatto atteso e indicatori – massimo 10 punti
La valutazione riguarda i risultati misurabili, i valori iniziali e obiettivo e il piano di monitoraggio e valutazione. Esperienze e casi studio possono illustrare l’adeguatezza degli strumenti di rilevazione o delle ipotesi progettuali, mantenendo distinti i risultati storici dell’ente dai risultati attesi dall’intervento.
Restano fermi gli indicatori richiesti dal formulario. Eventuali elementi descrittivi ulteriori possono riguardare, se pertinenti, accessibilità, percorsi attivati, continuità dell’accompagnamento e inserimento nei lavori di pubblica utilità, senza sostituire gli indicatori previsti.
8. Scalabilità e replicabilità – massimo 10 punti
La valutazione riguarda la trasferibilità in altri Ambiti, le condizioni e i prerequisiti e la sostenibilità nel tempo. Le modalità di ascolto e orientamento sociale, raccordo con i servizi per il lavoro, accompagnamento ai lavori di pubblica utilità e attivazione della comunità possono essere illustrate con riferimento alle procedure trasferibili, alle risorse necessarie e agli adattamenti richiesti nei diversi contesti.
Rileva la trasferibilità del modello, non la sola estensione territoriale dell’organizzazione né il suo precedente radicamento nell’Ambito.
9. Precisazioni comuni
Non è richiesto il possesso cumulativo delle esperienze o attività esemplificate. L’assenza di un servizio denominato “consultorio sociale”, di esperienze di intermediazione lavorativa o di casi studio non comporta, di per sé, esclusione o penalizzazione: la valutazione resta riferita ai contenuti della proposta e ai criteri pubblicati. I richiami al consultorio sociale riguardano esclusivamente funzioni sociali coerenti con l’Avviso. Restano escluse le prestazioni di natura strettamente sanitaria, secondo il Modello A. Le attività devono rispettare le competenze e gli eventuali titoli abilitativi previsti dall’ordinamento; il raccordo con i servizi per il lavoro non è equiparato all’esercizio diretto dell’intermediazione lavorativa.
Gli eventuali casi studio devono essere descritti in forma anonima, senza elementi che consentano l’identificazione dei destinatari. Non sono richiesti fascicoli individuali o documenti contenenti dati personali degli utenti. La medesima esperienza può essere richiamata per illustrare aspetti differenti della proposta; in ciascuna sezione sarà valutato esclusivamente il contenuto pertinente al relativo criterio. Il mero possesso dell’esperienza pregressa resta valutabile entro il massimo di 5 punti previsto dalla voce dedicata, senza duplicazioni della relativa premialità.
La Commissione applicherà i criteri e i punteggi dell’articolo 6 sulla base della documentazione prevista dall’Avviso. La mancata produzione di esempi o casi studio facoltativi non costituisce autonoma ragione di penalizzazione.
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Ultimo aggiornamento: 5 novembre 2026, 11:04